Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39
02-04-2014 18:36 - News Generiche
"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l´abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014
Il Decreto prevede che a partire dal 6 aprile 2014 il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l´esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale. La mancata richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 €.
Facendo riferimento la norma alle "attività volontarie", sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore (associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche) che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all´art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa che di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni. Non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.
SI INVITANO PERTANTO LE ASSOCIAZIONI A RICHIEDERE UN CERTIFICATO PENALE AI PROPRI VOLONTARI E COLLABORATORI CHE HANNO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI.
Il certificato penale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell´interessato ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Per richiedere il certificato penale, è possibile rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì in Piazza Beccaria 1- Ufficio Casellario - stanza n. 2, nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:00
La richiesta va presentata dall´ interessato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello allegato. Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto, si richiede la copia del permesso di soggiorno.
I COSTI:
•1 marca da bollo da 16 euro
•1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
•1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
Il Decreto prevede che a partire dal 6 aprile 2014 il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l´esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale. La mancata richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 €.
Facendo riferimento la norma alle "attività volontarie", sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore (associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche) che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all´art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa che di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni. Non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.
SI INVITANO PERTANTO LE ASSOCIAZIONI A RICHIEDERE UN CERTIFICATO PENALE AI PROPRI VOLONTARI E COLLABORATORI CHE HANNO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI.
Il certificato penale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell´interessato ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Per richiedere il certificato penale, è possibile rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì in Piazza Beccaria 1- Ufficio Casellario - stanza n. 2, nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
- mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:00
La richiesta va presentata dall´ interessato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello allegato. Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto, si richiede la copia del permesso di soggiorno.
I COSTI:
•1 marca da bollo da 16 euro
•1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
•1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza